Dopo un iter durato anni, il 7 luglio è stato approvato il nuovo accordo stato Regioni 2016 riguardo la formazione di RSPP e ASPP.
Accordo RSPP:
E’ stato pubblicato in GU Serie Generale n.193 del 19-8-2016 l’accordo 7 luglio 2016 riguardo l’individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione.
In vigore dal 3 Settembre 2016.
Formazione in materia di sicurezza dei lavoratori somministrati: gli obblighi del somministratore e dell’utilizzatore
L’accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016 modifica l’accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011, relativo alla durata ed ai contenuti della formazione per i lavoratori, i dirigenti ed i preposti, allineando i criteri di formazione a quanto già previsto dalle norme in materia di somministrazione di lavoro e chiarendo gli obblighi a carico dei datori di lavoro somministratori.
Approfondimenti:
Per quanto riguarda la determinazione del soggetto cui competono gli obblighi di informazione, formazione ed addestramento in materia di sicurezza, vanno innanzi tutto ricordate le norme che disciplinano il contratto di somministrazione e che prevedono che tali obblighi siano adempiuti dall’utilizzatore, se definiti nel contratto stesso. Ciò si spiega in relazione alle particolari caratteristiche del contratto di somministrazione di lavoro, che prevede l’assoggettamento dei lavoratori somministrati al potere direttivo e di controllo da parte dell’utilizzatore, su cui gravano gli obblighi di tutela della loro salute e sicurezza, nonché l’adozione delle misure di prevenzione e protezione necessarie (1). L’attuale disciplina dei contratti di somministrazione prevede quindi che possa essere il soggetto che utilizza la prestazione lavorativa nel proprio interesse, esercitando i poteri tipici ed assumendo le tipiche responsabilità del datore di lavoro (anche in materia di sicurezza), a formare ed addestrare i lavoratori somministrati all’uso delle proprie attrezzature e dei propri macchinari.
L’accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016 (2) modifica l’accordo Stato Regioni 21 dicembre 2011(3) per la parte relativa alla formazione dei lavoratori somministrati (4) conferma e ribadisce che il datore di lavoro somministratore ha l’obbligo di formare i lavoratori ed addestrarli sull’uso delle attrezzature di lavoro, a meno che non sussistano diversi accordi contrattuali con l’utilizzatore.
Viene così inserito nell’accordo per la formazione dei lavoratori quanto già previsto nel compendio normativo del «Jobs Act» (1), per cui, salvo diversi accordi tra somministratore ed utilizzatore, quest’ultimo rimane responsabile della tutela dei lavoratori somministrati al pari degli altri lavoratori che operano presso di lui, dovendo quindi provvedere a tutti gli obblighi generali di tutela, tra cui anche quello di formazione ed informazione (5).
NOTE
1) D.Lgs, 81/2015, art. 35 che ha sostituito la precedente disciplina contenuta nell’articolo 23, comma 5 del Decreto Legislativo 276/03.
2) Il provvedimento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2016 ed è in vigore dal 3 settembre 2016
3) L’accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011, in attuazione a quanto previsto all’art. 37, comma 2 del d.lgs. 81/2008, definisce la durata, i contenuti minimi e le modalità di attuazione della formazione generale e specifica dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti.
4) L’accordo 21 dicembre 2011, al punto 8, riportava la nota, ora sostituita (punto 12.5 dell’accordo 7 luglio 2016), relativa alla formazione dei lavoratori somministrati, ponendo in capo al datore di lavoro somministratore la formazione generale ed in capo al datore di lavoro utilizzatore la formazione specifica, in presenza di specifici accordi; in assenza di tali accordi, al datore di lavoro somministratore rimaneva l’obbligo della sola formazione sulle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento delle attività lavorative; Si veda l’art. 35, comma 4, del d.lgs. 81/2015
5) L’art. 35, comma 4, del d.lgs. 81/2005 specifica che il datore di lavoro utilizzatore deve osservare, per i lavoratori somministrati gli stessi obblighi di prevenzione e protezione previsti per i propri dipendenti. Tali obblighi riguardano l’informazione, la formazione, l’addestramento, la sorveglianza sanitaria, la fornitura dei dispositivi di protezione collettiva ed individuale.
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