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FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA

Emanata la disciplina per riconoscimento dei crediti formativi in caso di percorsi formativi i cui contenuti si sovrappongano in tutto o in parte

L’accordo 7 luglio 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 19 agosto 2016), oltre a rivedere i contenuti e la durata dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione, ha dato attuazione alla norma di semplificazione prevista dall’articolo 32, comma 1, lettere c) e d), del decreto legge n. 69/2013, in materia di crediti formativi.

Per i casi in cui i contenuti dei diversi corsi in materia di sicurezza si sovrappongano in tutto o in parte, l’allegato III all’accordo 7 luglio 2016 individua i crediti, che possono esonerare parzialmente o interamente dalla frequenza ad altri corsi di formazione sulla sicurezza, purché sia fornita evidenza documentale del completamento dei corsi che danno titolo al credito formativo.

 

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